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Atto a tutela del 9° e 10° corso Vice Ispettori della Polizia di Stato – Sollecito

Al Sig. Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

c.a. Prefetto Franco Gabrielli

Al Direttore dell’Ufficio Relazioni Sindacali

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

c/o il Ministero dell’Interno

c.a. Vice Pref. De Bartolomeis

Segretario Generale SAP

c.a. Stefano Paoloni

Pref. Franco Gabrielli,

in data 6 maggio u.s., questa O.S. ha inviato a mezzo “pec” alla sua cortese attenzione, la nota che ad ogni buon fine si allega, con la quale Le veniva rappresentata la grave ingiustizia che si è consumata ai danni dei Vice Ispettori della Polizia di Stato “ante-riordino” del 9° e 10° corso di formazione.

Pur volendo comprendere i numerosi impegni che la S.V. è chiamata ad assolvere, risulta imbarazzante constatare come, un lasso di tempo così ampio, non possa che tradursi in “silenzio” quale ulteriore soluzione messa in campo da chi, invece di affrontare l’argomento in questione, preferisce farlo “decantare” con la speranza di lasciarlo affievolire dal tempo.

In questo caso, il tempo non solo non affievolisce, ma alimenta le ragioni di chi è leso ed attende risposte; alimenta quell’imbarazzo di “vergogna” di chi da V. Ispettore “ante- riordino” si vede surclassato nel medesimo Ufficio dai V. Ispettori Tecnici “riordinati”.

Un’aberrazione giuridica che non merita di essere commentata ma affrontata di petto. Nel caso di  specie,  tale atteggiamento silente, ci permetta, è violativo dei rapporti istituzionali, a cui peraltro risulta inapplicabile anche l’adagio “chiedere è lecito, rispondere è cortesia” poiché, se chiedere è lecito, rispondere diventa doveroso.

In attesa di un suo cortese e sollecito riscontro, Le inviamo cordiali saluti.

Roma, 21 settembre 2020

Il Segretario Generale (Giovanni Iacoi)

A titolo esaustivo si pubblica anche la precedente missiva.

Al Sig. Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

c.a. Prefetto Franco Gabrielli

Signor Capo della Polizia,

con la presente intendiamo sottoporLe la grave ingiustizia che si è consumata nei confronti dei Vice Ispettori della Polizia di Stato già frequentatori del 9° e 10° corso di formazione.

Per effetto del Decreto Legislativo 29 maggio 2017 n. 95, meglio noto come “riordino delle carriere”, in data 27 giugno 2018 veniva bandito un concorso interno per soli titoli per la copertura di n. 307 posti da Vice Ispettore Tecnico della Polizia di Stato, i cui idonei vincitori sono stati avviati al relativo corso di formazione, peraltro svolto prevalentemente secondo la nuova modalità telematica con successivi periodi di tirocinio presso i reparti a far data dal 16 dicembre 2019 e terminata in data 16 marzo 2020.

Fin qui nulla apparirebbe particolarmente allarmante!

Leggendo, però, il bando di concorso, si può facilmente rilevare come l’art. 1 preveda che detto concorso è indetto ai sensi del dettato dell’art. 2 co. 1, lettera mm del D.lgs 95/2017, inserendosi così nel più ampio disegno di copertura delle vacanze organiche maturate nel ruolo degli Ispettori Tecnici, attraverso procedure concorsuali “straordinarie” e “semplificate”.

Nello specifico concorso la vacanza individuata è quella del 31/12/2017….

Orbene, come noto l’art. 25 ter n. 6 del D.P.R. 337/82, recita testualmente: “Coloro che abbiano superato gli esami finali del corso sono nominati vice ispettori tecnici secondo l’ordine di graduatoria dell’esame finale, formata con le modalità previste per la graduatoria del concorso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione”.

Nel caso in esame, i frequentatori del citato corso, per effetto delle previsioni di legge, avrebbero decorrenza giuridica quale Vice Ispettori Tecnici della Polizia di Stato il 01/01/2018.

Ed è qui che si consuma la citata ingiustizia!

Infatti, con l’ingresso in ruolo fissato al 1 gennaio 2018, i Vice Ispettori Tecnici andrebbero ad acquisire un’anzianità di servizio maggiore dei Vice Ispettori del ruolo ordinario, già frequentatori del e 10° corso.

Concorsi, quest’ultimi, banditi secondo la precedente normativa ante-riordino, i quali hanno avuto immissione nel ruolo rispettivamente il 12/03/2018 ed il 28/07/2019.

La questione potrebbe apparire di poco conto poiché interesserebbe personale appartenente a ruoli diversi, che svolgono prevalentemente mansioni differenti, regolate da autonome previsioni normative.

Ma purtroppo la realtà è ben differente!

Invero, il D.P.R. 782/85 all’art. 5, titolato “Rapporti tra ruoli della Polizia di Stato” stabilisce testualmente che: “Il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica o di carattere professionale è tenuto ai doveri di subordinazione nei confronti del personale di qualifica superiore o corrispondente appartenente ai ruoli della Polizia di Stato che esplica funzioni di polizia, verso il quale si determini un rapporto di dipendenza in relazione alla funzione esercitata. Il personale della Polizia di Stato che esplica funzioni di polizia è tenuto ai doveri di subordinazione nei confronti del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica o di carattere professionale di qualifica superiore o corrispondente verso il quale si determini, in relazione alla funzione esercitata, un rapporto di dipendenza.”

Normativa che va così a disciplinare, in maniera speculare, la sovraordinazione fra i differenti ruoli, ancorandola ad un criterio meramente funzionale.

Fra personale tecnico e personale ordinario, impiegati nello stesso Ufficio ed appartenenti alla medesima qualifica, finirebbe per prevalere esclusivamente il criterio dell’anzianità di servizio nella qualifica, giusta previsione dell’art. 2 D.P.R. 337/82 che rimanda all’art. 3 D.P.R. 335/82, il quale regola il rapporto gerarchico come segue:

  1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli ed alla carriera del personale della Polizia di Stato che esplica funzioni di Polizia è determinata come segue: funzionari, ispettori, sovrintendenti, assistenti ed agenti.
  2. Salvo quanto previsto dal comma 3, nell’ambito dello stesso ruolo o della stessa carriera la

gerarchia è determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall’anzianità.

  • comma abrogato.
  • L’anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parità di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente e, a parità delle predette condizioni, dall’età salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenuti negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.

A questo deve poi aggiungersi la previsione dell’art. 7 D.P.R. 782/85, rubricato “Supplenze nella titolarità degli uffici”, il quale al comma 1 stabilisce: “ Salvo che vi sia un dipendente istituzionalmente incaricato delle funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento per qualsiasi causa del titolare dell’ufficio, reparto o istituto, ne assume la direzione il dipendente dell’ufficio con qualifica più elevata. …(…)…”

Dunque, in estrema sintesi, seguendo le disposizioni sopra citate, i Vice Ispettori Tecnici, aventi anzianità nella qualifica a decorrere dal 1 gennaio 2018, in tutti gli Uffici, Reparti o Istituti in cui si trovino in rapporti di dipendenza funzionale con appartenenti al ruolo dei Vice Ispettori già frequentatori del 9° e 10° corso, per effetto del combinato disposto, ne diverrebbero, ingiustamente ed indebitamente, superiori funzionali e gerarchici.

La vicenda apre un vulnus su due piani differenti.

Da una parte abbiamo una ferita alla giustizia, quella filosofica, quella con la “G” maiuscola, che vede personale che con sacrificio, rinunce e duro lavoro di studio hanno affrontato una lunga selezione concorsuale, fatta di ben 4 prove d’esame, ed ha frequentato un corso di formazione residenziale presso un istituto dell’Amministrazione e che ha maturato, come nel caso del 9° corso, ben due anni di servizio attivo nella qualifica accumulando esperienze professionali ed umane che, improvvisamente, si vedrebbero defraudate venendosi scavalcati da altro personale al quale, senza nulla togliere, la qualifica è stata assegnata attraverso una procedura concorsuale “per soli titoli” che non consente veramente di distinguere tra i “meritevoli” e “tutti gli altri”.

Dall’altra abbiamo una evidente violazione della normativa.

Infatti l’art. 45 co. 24 del D.lgs n. 95/2017, inserisce una specifica clausola di salvaguardia prevedendo: “I concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto per il reclutamento di personale nei ruoli delle amministrazioni di cui al presente decreto sono espletati secondo le procedure vigenti in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto ed i vincitori conseguono la nomina secondo le disposizioni vigenti prima di quest’ultima data. Gli stessi precedono in ruolo i vincitori dei concorsi previsti dal presente decreto e sono iscritti in ruolo con decorrenza giuridica almeno dal giorno precedente.

…(…)…”.

A questo deve poi aggiungersi quanto esplicitamente previsto nella Legge 7 agosto 2015 n. 124, che ha delegato il Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, la quale con specifico riferimento alle Forze di Polizia,  all’art.8 lettera A nr. 1), riconosce ampio spazio di manovra nella riorganizzazione di ruoli e qualifiche, fissando un principio sacrosanto quello “meritocratico”, così statuendo: “La revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito(…)…”.

Quest’ultima previsione di legge pare fare strizzare l’occhio a quanto appena detto

circa l’imperativo morale della prevalenza del merito sul caso.

Senza, poi, voler apparire necessariamente pedanti, non si può tacere, sebbene solo come fondo, quella che appare una palese violazione degli art. 3 della Costituzione (per il trattamento differenziale fra medesimi dipendenti) e dell’art. 97 della Costituzione (relativo al buon andamento della Pubblica Amministrazione che non potrà di certo essere garantito violando espressamente il criterio meritocratico).

Pur conservando una assoluta posizione critica nei confronti di un riordino delle carriere caratterizzato da evidente miopia e superficialità verso valori che dovrebbero invece essere prioritari, questa O.S. nutre poca fiducia verso il “nuovo corso” che  la Polizia di Stato ha intrapreso, che non pare aver imboccato la “giusta via”, confidando, però, nel fatto che tale manifesta ingiustizia non possa lasciare indifferenti, quantomeno quale debito morale, mettendo in atto tutti gli sforzi necessari per sanarla.

Perché, se anche fosse uno solo il dipendente calpestato nella sua dignità professionale, il discredito sarebbe condiviso da tutti noi, e sarebbe uguale ad un tradimento di quei valori di onore e dignità delle funzioni che Lei richiama sempre nei suoi interventi.

Certi della sua assoluta sensibilità istituzionale ed umana, cogliamo l’occasione per porgerLe cordiali saluti.

Roma, 6 maggio 2020

Il Segretario Generale (Giovanni Iacoi)

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