LeS Libertà e Sicurezza - Logo a pieno schermo

Commissariato di P.S. “Aversa” – Problematiche relative alla compilazione dei rapporti informativi del ruolo Assistenti ed Agenti del Settore U.C.T. – Richiesta intervento immediato

Al Signor Questore Di Caserta

c.a. dr. Antonio BORRELLI

e, p.c.

Al Segretario Generale Nazionale – LES

c.a. Giovanni IACOI

Signor Questore,

il lupo perde il pelo ma non il vizio. Ci duole profondamente ritornare sul tema “Commissariato P.S. di Aversa”, che speravamo fosse un capitolo chiuso grazie anche ai vari incontri che questa O.S. ha avuto direttamente con Lei.

Ahinoi, siamo costretti a pensare che il “tarlo” è talmente radicato da non consentire una chiara visione della situazione ma, soprattutto, ne offusca le previsioni temporali future.

Evidentemente il Dirigente, sembra volere “ignorare”, che la Polizia di Stato (su scala nazionale) è fondata su solide e chiare basi, supportate da Leggi, Regolamenti, Ordinamenti nonché da numerose Circolari che non lasciano assolutamente spazio ad applicazioni ed interpretazioni “personali”.

Ma veniamo al dunque. Nella mattinata del 10 febbraio u.s. il Funzionario Addetto del Settore U.C.T. ha richiesto al proprio Dirigente di essere individuato quale “compilatore” dei rapporti informativi relativamente ai dipendenti del ruolo Assistenti ed Agenti del proprio Settore.

Il Dirigente, in modo categorico, senza lasciare aperta nessun’altra possibilità di contraddittorio, ha risposto che la formulata istanza non può essere assolutamente accolta in quanto, causa il lungo periodo di assenza del Funzionario, questi non è in grado di assolvere al compito che la Legge (art. 65 D.P.R. 335/82) gli affida. Una aberrazione!

Peccato che tale pensiero non sia valso per lo stesso Dirigente quando ha proceduto alla compilazione del rapporto informativo del Funzionario in questione per l’anno 2018, a pochi mesi dalla sua assegnazione quale Dirigente del Commissariato di P.S. di Aversa, valutandolo, a nostro parere, immeritatamente con il punteggio minimo, proprio perché la sua valutazione forse si è basata solo sulle conoscenze personali e, non come la normativa prevede, sulla base degli atti d’Ufficio che di seguito spiegheremo dettagliatamente.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale del Personale in passato ha diramato dettagliate istruzioni sulla compilazione dei rapporti informativi del personale della Polizia di Stato, della quale riportiamo proprio il passaggio in merito all’individuazione del “compilatore”:

Il “COMPILATORE” è esattamente individuato dalla Legge che gli attribuisce una competenza specifica “NON DELEGABILE”.

“omissis… Le disposizione normative concernenti la competenza alla compilazione dei Rapporti Informativi sono contenute negli artt. 64, 65 e 66 del D.P.R. 335/82, che sono stati parzialmente abrogati, sostituiti ed integrati dagli artt. 11 e 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 232. Dette disposizioni si applicano al personale che espleta funzioni di Polizia ed al personale appartenente i ruoli tecnici.

La Legge stabilisce che i parametri per l’individuazione di tale organo sono:

  • l’Ufficio ove l’interessato presta servizio alla data del 31 dicembre;
  • la qualifica posseduta dall’interessato alla data del 31 dicembre.

Determinato così l’organo competente alla compilazione, si precisa che esso non va individuato nella persona fisica che, alla su indicata data (31 dicembre), esercitava quella funzione, bensì in colui che la esplica alla data di effettiva compilazione. Ciò significa che, se nel frattempo sono intervenuti dei cambiamenti nei titolari della funzione, la competenza in argomento ne segue l’avvicendamento poiché non è legata alla persona fisica. Non è perciò rilevante da quanto tempo il compilatore svolga la sua funzione, né per quanto tempo abbia avuto l’interessato alle sue dipendenze. Anche se egli fosse subentrato nella titolarità di quella funzione successivamente alla data del 31 dicembre, ha ugualmente acquisito la legittimità alla compilazione del Rapporto Informativo, qualora il suo predecessore non vi abbia già adempiuto. Sia la “ratio” della norma, sia un consolidato indirizzo giurisprudenziale non richiedono che il compilatore abbia una personale e diretta conoscenza dell’interessato e/o dell’attività da questi svolta. E’, infatti, inverosimile che i compilatori siano sempre in grado di fondare la loro valutazione su una diretta collaborazione con tutti i dipendenti. La valutazione, perciò, anche per evitare eccessi di soggettivismo, deve basarsi il più possibile su riscontri oggettivi. Viene, pertanto, richiamata l’attenzione sulla necessità che le indicazioni e le valutazioni espresse nel Rapporto Informativo trovino conferma negli atti d’Ufficio. Qualora da questi non sia possibile desumere sufficienti elementi di conoscenza dell’interessato, potendo egli aver prestato servizio presso altri Uffici o alle dipendenze di altri superiori, a quest’ultimi potranno essere richieste “note informative” che, seppur non vincolanti, forniranno un utile contributo. Dette note, una volta acquisite, dovranno essere inserite nel fascicolo personale dell’interessato”.

Signor Questore, come vede la normativa è chiarissima, ovvero, le indicazioni e le valutazioni nei rapporti informativi non si devono basare esclusivamente sulla sola conoscenza “diretta” ma anche e soprattutto sugli atti d’Ufficio, pertanto la funzione di “compilatore” dev’essere svolta (a norma dell’art. 65 D.P.R. 335/82) dal Funzionario,

Ispettore o Sovrintendente, dal quale il personale del ruolo Assistenti ed Agenti direttamente dipende.

Al Commissariato di P.S. Aversa il personale del ruolo Assistenti ed Agenti dell’U.C.T. dipende direttamente dal Funzionario Addetto di quel Settore e nessun altro, per alcun motivo, può arrogarsi il diritto di sostituirsi a questi, pena la nullità del Rapporto Informativo compilato da un organo diverso da quello legittimato a farlo.

Per quanto sopra esposto, se al Funzionario del Settore U.C.T. non viene riconosciuta la mansione di “compilatore” ci troveremmo innanzi ad una violazione della Legge che andrebbe sanzionata e punita con durezza.

Pertanto, questa O.S. CHIEDE un Suo Autorevole ed immediato intervento affinché il Funzionario Addetto del Settore U.C.T. del Commissariato di P.S. di Aversa, venga legittimamente riconosciuto quale organo “Compilatore” dei Rapporti Informativi relativamente al ruolo Assistenti ed Agenti del proprio Settore di appartenenza, come ben indicato nell’allegata “Tabella B.1” che identifica tale organo per il predetto ruolo nel Funzionario, Ispettore e Sovrintendente da cui direttamente  dipende.

Nel caso in cui quanto richiesto non avvenga, questa O.S. valuterà la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica competente per la violazione dell’art. 323 c.p. (abuso d’ufficio).

Infine, questa O.S. si rende disponibile nei confronti di tutti i dipendenti del Commissariato di P.S. di Aversa per un’eventuale presentazione, gratuita e senza nulla a pretendere, di ricorsi finalizzati all’annullamento dei Rapporti Informativi qualora gli stessi siano stati indebitamente ed illegittimamente compilati da organi non riconosciuti dalla specifica normativa.

La Segreteria Nazionale voglia valutare, nel caso in cui non venga riconosciuta la legittimità della richiesta del Funzionario in questione, ogni azione presso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza al fine di ristabilire le giuste competenze.

Si resta in attesa di un urgentissimo riscontro. Cordiali Saluti.

Caserta, 02 marzo 2021

Il Segretario Generale Provinciale

Antonio Porto

Condividi su