Al Signor Questore di Milano
c.a. dr. Giuseppe Petronzi
e, per conoscenza
All’Ufficio Relazioni Sindacali
Questura di Milano
c.a. dr.ssa Terravecchia
Al Segretario Generale LES
c.a. Giovanni Iacoi
Ill.mo Signor Questore,
al fine di rendere uniforme l’orario di servizio fra le Volanti U.P.G. e le Volanti dei Commissariati, crediamo sia arrivato il momento di chiarire i seguenti quesiti:
- quando si può accedere al c.d. “smontante”;
- se tale opportunità può essere applicata d’imperio dal dirigente dell’Ufficio o su richiesta dell’interessato.
- Se esiste una circolare che preveda un accordo decentrato in deroga all’A.N.Q. redatta proprio allo scopo di rendere schematico e chiaro tale applicazione.
Infatti, ci viene segnalato che si applicherebbero diversi metri di giudizio in relazione all’attribuzione “forzata” dell’esonero dallo svolgimento del turno con l’applicazione del
c.d. “smontante” (che prevede sostanzialmente il salto del turno successivo a quello svolto dall’equipaggio che a causa di complessi interventi o di molteplici attività si trova impegnato ben oltre l’orario di servizio)
In funzione di ciò vorremmo chiederle come si dovrebbe svolgere il servizio dei poliziotti che effettuano straordinario emergente nei vari quadranti:
- sera 18:55/00:08
- pomeriggio : 12:55/19:08
- mattina 06:55/13:08
- notte : 23:55/00:08
qual è l’orario cardine per l’attribuzione ti tale mezzo di recupero psicofisico ed, appunto, se tale richiesta risulta indispensabile al fine di evitare che l’operatore venga trattato in maniera sconsiderata rendendo elastico l’orario solo quando conviene all’Ufficio e diventando di contro “SVIZZERO” quando non v’è una vera esigenza d’Ufficio.
Sono molti i colleghi che ci scrivono per chiederci lumi in tal senso, con particolare riferimento al turno serale 18:55/00:08; se spetta il compenso per lavoro straordinario o l’esonero dallo svolgimento del successivo turno 13/19, e se in tal senso il lavoratore interessato abbia facoltà di scelta.
Secondo il nostro modesto parere, il problema va ricondotto nella tematica relativa all’orario d’obbligo settimanale che, come noto, per gli operatori di Polizia è di 36 ore. Alla luce del principio dell’obbligo delle 36 ore settimanali, il prolungamento del turno giornaliero, in tutte le articolazioni dell’orario di lavoro, fa sorgere unicamente il diritto al lavoro straordinario.
Nel caso dei turni continuativi il cosiddetto “smontante” spetterebbe esclusivamente dopo il turno completo notturno (almeno 6 ore dopo le 24) e la norma da applicare sarebbe negli altri casi è l’art. 8 c. 2° dell’Accordo Nazionale Quadro che prevede che tra un turno e l’altro dovranno intercorrere non meno di 11 ore.
In virtù di tale norma al dipendente che abbia protratto il turno 19/24 oltre il suo ragionevole limite, dovrà essere effettuato il cambio del turno previsto per il giorno successivo.
Quanto appena detto non trova applicazione nella Questura di Milano; anzi i Dirigenti dei vari Uffici applicano questo istituto in modo del tutto arbitrario con decisioni diametralmente opposto l’uno dall’altro (ad es. UPG e volanti Commissariati e tra Commissariati differenti).
Alla luce di quanto sopra, Le chiediamo Signor Questore la possibilità di una nota esplicativa in modo da rendere uniforme tale applicazione evitando le evidenti disparità di trattamento del personale.
Milano, 15 giugno 2021
Il Segretario Generale di Milano
Fabio Lo Verde