Macchine della Polizia di Stato

Richiesta ad adempiere alla Garanzia ed alla Tutela della Salute sul Luogo di Lavoro ai sensi del D. Lgs 9 Aprile 2008 N. 81

Al Signor Questore di Caserta

c.a. dr. Antonio BORRELLI

gab.quest.ce@pecps.poliziadistato.it

Al Signor Dirigente del Compartimento Polizia Stradale “Campania e Basilicata”

c.a .dr. Giuseppe BEATRICE

compartimento.polstrada.na@pecps.poliziadistato.it

Al Signor Dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria “Campania”

c.a. dr. Simone SORIENTE

compartimento.polfer.na@pecps.poliziadistato.it

Al Signor Dirigente del Compartimento Polizia Postale “Campania”

c.a .dr. Maria Rosaria ROMANO

compartimento.polposta.na@pecps.poliziadistato.it

Al Sig. Direttore Scuola Allievi Agenti – Caserta

c.a. dr.ssa Alessandra CALVINO

segr.saa.ce@pecps.poliziadistato.it

Al Signor Dirigente Centro Raccolta Interregionale V.E.C.A – Aversa (CE)

c.a. dr. Florido CANONICO

interveca.ce@pecps.poliziadistato.it

e, per opportuna conoscenza

Al Segretario Generale Nazionale LES

c.a.GiovanniIACOI

lespoliziadistato@pec.it

Ill.me Autorità,

questa Segreteria Provinciale, a seguito di numerosi servizi giornalistici televisivi che hanno messo in risalto un’allarmante e preoccupante falla nel sistema di verifica della “Certificazione Verde Covid-19”, ovvero, che alcune persone già sottoposte al ciclo completo del c.d.“vaccino anti- Covid-19”, quindi regolari possessori del c.d. “Green Pass”, nonostante siano risultate positive al virus della Sars-CoV-2 non gli è stato revocato il predetto certificato, consentendo loro di circolare liberamente.

Numerose sono, altresì, le notizie divulgate dagli organi di stampa in questi ultimi giorni dalle quali si rileva che, nonostante l’altissima percentuale di popolazione che ha già completato il “ciclo vaccinale anti Covid-19”, questa non è al riparo da eventuale contagio che richiede talvolta l’ospedalizzazione e purtroppo, in alcuni casi, si è registrato un evento fatale. A parere di questa O.S., quanto sta emergendo in questi ultimi giorni rileva l’assoluta inefficienza del c.d. “Green Pass” quale strumento di eventuale garanzia per la “sicurezza sanitaria”, soprattutto nei luoghi di lavoro, ove è stato per Legge stabilito che, non è fatto obbligo di esibizione del c.d. “Green Pass” a tutti gli utenti che vi accedono per qualsiasi motivo, ma è invece fatto obbligo del

suo possesso e di esibizione ai lavoratori che, per svolgere la propria attività vi fanno accesso e vi permangono all’interno per un prolungato periodo.

Ciò posto,

PREMESSO

che, la scrivente Segreteria Provinciale di “Liberta e Sicurezza Polizia di Stato (LES)” come organizzazione sindacale portatrice di interessi diffusi ex art. 9 Legge 241/90, quindi legittimata ad agire a tutela dei summenzionati diritti dei lavoratori e dei propri iscritti, qualificati indefettibilmente come interessi “super individuali” che, le SS.VV. sono Responsabili della Sicurezza e della Salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81, anche in riferimento ai mezzi e dispositivi idonei da approntare per il contrasto alla diffusione di agenti patogeni, virus e batteri (art. 271);

che, attualmente i casi di contagio al virus della Sars-CoV-2 in provincia di Caserta sono in aumento con un tasso di positività attestato al 6.72%, molto alto rispetto ai parametri del resto della Campania (2.64%) e Nazionale (1,15%);

che, uno studio molto consolidato svolto da ricercatori estremamente qualificati dell’Università di Oxford e portato all’esame della 1^ Commissione Affari Costituzionali del Senato in data 07.10.2021 dal ricercatore Dott. Marco COSENTINO avente il titolo “L’impatto della vaccinazione SARS-CoV-2 sulla trasmissione delle varianti Alpha e Delta”, consultabile sulla piattaforma MedRxiv.

Dalla sua lettura si giunge alla conclusione che : 1) la vaccinazione riduce la contagiosità in media del 50% ma soprattutto per non più di DUE-TRE MESI; 2) L’80% dei contagi si verifica in ambiente domestico e solo il 20% in luoghi pubblici di cui solo 10% negli ambienti lavoro/scuola; 3) i positivi asintomatici, vaccinati o meno, sono contagiosi tanto quanto i vaccinati, ma nei primi due-tre mesi dalla vaccinazione. Dopodiché i vaccinati tornano ad essere uguali, identici ai non vaccinati sia nel contagiarsi che nel contagiare! Quindi l’assunto principale su cui si regge il c.d. “Green Pass”, che i vaccinati non contagiano, È TOTALMENTE INFONDATO!

che, il compito del datore di lavoro è compiere sempre un’opportuna e puntuale valutazione del rischio che tenga solo conto di quelli effettivi, nella fattispecie rischi da contagio verso i quali è esposto il lavoratore, dove la valutazione degli stessi, onde evitare di incorrere in sostanziali profili di responsabilità civile e penale per danni da contagio del lavoratore, sono senz’altro avulsi da patentini di immunità che non hanno nulla a che fare con il reale ed effettivo contenimento nonché abbattimento del rischio da infezione da Sars Cov-2;

RITENUTO

che, principio cardine del DLGS 81/08 è quello di abbattere il rischio residuo in quanto: “IL RISCHIO RESIDUO (Rr) E’ IL RISCHIO CHE PERMANE DOPO L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, ESSENDO QUESTE ULTIME CONSIDERATE AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO INIZIALE”.

che, a parere di questa O.S., il datore di lavoro per garantire la sicurezza sul lavoro può e deve estendere il tampone a TUTTI i suoi dipendenti, come una misura speciale di protezione in ambienti lavorativi (art. 279 del D. Lgs n. 81/2008) per la salute di tutti i lavoratori, in quanto è risaputo e consolidato che, anche i“vaccinati”possono contagiare ed essere contagiati, dalla Sars- CoV-2, come dai dati forniti dall’Istituto Superiore della Sanità. In sostanza un lavoratore “non vaccinato” e monitorato con tampone ogni 48H è certamente più sicuro dell’utenza che accede senza alcun controllo, nonché del lavoratore “vaccinato”che entra con il c.d. “Green Pass” e la cui negatività alla Sars-CoV-2 è dubbia, con il rischio di contagiare TUTTI i lavoratori sul proprio luogo di lavoro. Ne deriva inoltre che, l’attribuzione del c.d. “Green Pass”a chiunque si sia sopposto al c.d. “vaccino” non può essere in alcun modo sufficiente a rispettare gli obblighi di sicurezza di cui sopra;

che, con l’imposizione del tampone ai soli“non vaccinati” per ottenere il c.d. “Green Pass” per l’accesso ai luoghi di lavoro risulta discriminatorio, modalità queste ben contrarie a norme imperative, anche di rango superiore, come il Regolamento UE 953/2021 che, al “considerando” n. 36, stabilisce che: “E necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per

cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate . (Regolamento UE che, in combinato disposto con le palesi violazioni di norme costituzionali, sui diritti e le libertà delle persone oltre che sulla tutela del lavoro, quale massima espressione su cui

si fonda la nostra Costituzione).

Pertanto con la presente si,

CHIEDE

alle SS.VV. in indirizzo destinatari della presente di predisporre:

  1. uno screening periodico con tampone antigenico rapido, a proprio carico, a tutti i dipendenti “vaccinati” e “non vaccinati”, nonché a predisporre giornalmente la sanificazione degli Ambienti di Lavoro (strutture e automezzi) al fine di rimuovere il rischio residuo ex art. 15 del D. Lgs 81/08, in materia di misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro che non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori;
  2. l’uso del test molecolare e antigenico su saliva ad uso professionale, per la diagnosi da infezione SARS-CoV-2.

Il tampone salivare, invero, oltre ad essere il meno invasivo dei test, nonché il meno costoso (es. il lolly pop e o lo stantuffino per narice), risulta per sue le sue caratteristiche il più idoneo a uno screening larghissimo, costante e sistematico a 360°, adatto soprattutto alla stregua di quanto esplicitato dallo stesso Ministero della Salute nella circolare n. 21675 del 14 maggio 2021, in quanto strumento idoneo a scovare gli asintomatici in quei comparti complessi come quelli professionali,scolastici e del pubblico impiego.

L’omesso screening che consentirebbe il reale accertamento della negatività al Sars CoV-2 sul luogo di lavoro di TUTTI i lavoratori che vi accedono, mette a grave rischio di contagio tutti i lavoratori muniti di tampone, oltre che gli stessi “vaccinati”, nonché l’utenza tutta.

Pertanto, il datore di lavoro, dunque, dovrà essere ritenuto responsabile, per ogni tipologia di reato ascrivibile in seno all’omessa valutazione concreta del rischio, nonché per ogni eventuale danno ai lavoratori e all’utenza, che fosse la conseguenza immediata e diretta di detta omissione, in quanto questi ne risponderebbe personalmente, ai sensi dell’art. 28 della Costituzione, né può essere invocato come scriminante il D.L. 52, atteso che ai sensi dell’art. 51, II C.P. “Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell’autorità, del reato risponde sempre il Pubblico Ufficiale che ha dato l’ordine. Risponde del reato altresì chi ha eseguito l’ordine, salvo che, per errore di fatto abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo” (nel caso de quo, non può essere utilizzata tale scriminante).

Il Segretario Nazionale, che legge per conoscenza, voglia attivare immediatamente presso gli Organi Superiori ogni azione a tutela della Sicurezza sui luoghi di lavoro e del Diritto alla Salute dei lavoratori che vi accedono.

Si resta in attesa di un urgentissimo riscontro. Cordiali Saluti

Il Segretario Generale Provinciale

Antonio PORTO

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