Al Segretario Generale Nazionale – LES
c.a. Giovanni Iacoi
Egr. Segretario Generale Nazionale,
questa Segreteria Provinciale in data 20 settembre 2021 ha inoltrato al Sig. Questore di Caserta una richiesta con protocollo nr. 32/S.P./2021 avente ad oggetto “Richiesta Tamponi Salivari Covid-19 gratuiti in luogo della Certificazione Verde”. Alla data odierna non è giunta alcuna risposta in merito, né tantomeno è stato messo in atto quanto da noi richiesto, anzi, è stato rilevato che si stanno pedissequamente attuando le direttive del Dipartimento di Pubblica Sicurezza relativamente al possesso ed al controllo della “Certificazione Verde Covid-19” per l’accesso ai luoghi di lavoro.
Tenendo presente che, in data 27 ottobre u.s. la Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento di P.S. ha diramato una circolare avente protocollo 0019146 e relativa a : “Problematiche inerenti il contenimento della infezione da SARS-CoV-2. Chiarimenti”. La predetta Direzione con detta circolare dopo aver esplicitato le normative in vigore ha concluso che : ……altresì evidenziando come l’effettuazione di tamponi naso-faringei per la ricerca degli antigeni del SARS-CoV-2 nulla abbia a che vedere con le finalità ed il significato dei DPI.
Questa Segreteria Provinciale è in disaccordo con quanto riportato in merito al fatto che l’effettuazione di tamponi naso-faringei per la ricerca degli antigeni del SARS-CoV-2 nulla abbia a che vedere con le finalità ed il significato dei DPI, per i motivi di seguito riportati :
A partire dal 15 ottobre 2021 il Decreto Legge n. 127 del 16 settembre 2021 introduce “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, specificando le modalità per ottenere detta certificazione, tra le quali i tamponi naso- faringei per coloro che “non sono vaccinati”, con oneri a carico del lavoratore.
Procediamo per gradi, ovvero, stiamo parlando di un trattamento sanitario imposto per Legge, pena l’impossibilità ad accedere al luogo di lavoro. Con il Regolamento Europeo nr. 739 del 3 giugno 2020 il Sars-Cov-2 viene inserito nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo. Al considerando 4 del Regolamento, nell’ottobre del 2019 la Direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione, ha apportato una modifica all’allegato III della direttiva 2000/54/CE che consiste in particolare nell’aggiunta di numerosi agenti biologici, tra cui il coronavirus della sindrome respiratoria acuta grave (virus SARS) e il coronavirus della sindrome respiratoria medio-orientale (virus MERS). L’8 ottobre 2020 il tutto viene inserito nel Decreto Legge numero 125 del 7 ottobre 2020 e convertito in Legge il 27 novembre 2020 intitolato “misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid nonché per l’attuazione della direttiva UE 2020 739 del 3 giugno 2020” viene normato così il mondo del lavoro. Il tampone è quindi un dispositivo di sicurezza senza il quale non è possibile lavorare come per esempio il casco e le scarpe antinfortunistiche nei cantieri. L’articolo 74 – Definizioni del D. Lgs nr. 81 del 2008 ci viene in aiuto definendo che cos’è un dispositivo di sicurezza individuale. Si legge al capo II, “uso dei dispositivi di protezione individuale” 1) si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominatoDPI, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro nonché ogni complemento o accessorio destinati a tale scopo. I tamponi rientrano nei complementi o accessori destinati a tale scopo perché attraverso il tampone si può stabilire se una persona è entrata sana sul luogo di lavoro ed è uscita ammalata, quindi infettandosi sul posto di lavoro. L’articolo 18 del D. Lgs n. 81 del 2008 ci ricorda inoltre che, è dovere del datore di lavoro fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico competente ove presente. Il tampone dev’essere quindi a carico del datore di lavoro ed il chiarimento è arrivato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta 507 al quesito di una società che chiedeva delucidazioni sull’IVA per i dispositivi di sicurezza prevista dall’articolo 124 del Decreto Legge nr. 34 del 2020. Dopo un lungo elenco l’Agenzia delle Entrate ha citato anche la strumentazione per diagnostica per Covid-19 e i tamponi per analisi chimiche. Ci è stato inoltre un precedente della Regione Emilia-Romagna con il patto del lavoro che ha consentito ai lavoratori tamponi gratuiti sul luogo di lavoro. Il tampone può essere quindi annoverato tra i dispositivi di sicurezza individuali i cosiddetti DPI e a confermarlo è anche l’articolo 32 del Decreto Legge nr. 73 del 25 maggio 2020 intitolato “misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19 per le imprese il lavoro i giovani la salute e servizi territoriali”. L’articolo 32 “credito d’imposta per la pianificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione” al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19 ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13 comma 4 del Decreto Legge 30 aprile 2019 nr. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 nr. 58, spetta un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per la somministrazione di tamponi Covid-19. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di € 60000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021. 2) sono ammessi al credito d’imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per : a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e ISTITUZIONALE e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tale attività; b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e ISTITUZIONALI esercitate nei soggetti di cui al comma 1; c) l’ acquisto di dispositivi di protezione individuali come mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi con i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea. Il tampone può essere quindi annoverato tra i Dispositivi di Sicurezza Individuale come si può vedere è già stato previsto un credito d’imposta del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno luglio e agosto 2021 proprio per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati per l’acquisto di Dispositivi di Protezione e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Infine l’art. 15 del D. Lgs 81/2008 misure generali di tutela al comma 2 dice che, le misure relative alla sicurezza all’igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori. Ne consegue che, i tamponi sono dispositivi medici per la protezione individuale e per la sicurezza sul posto di lavoro e quindi a carico dei datori di lavoro. Inoltre visto che, ad oggi, i tamponi sono l’unico strumento che permette di avere la certezza che sul luogo di lavoro vi siano solo soggetti sani sarebbe opportuno che venissero estesi anche ai lavoratori “vaccinati” dei quali ormai è risaputo che possono contagiarsi ed contagiare e visto che con il solo “Green Pass” possono entrare liberamente sul luogo di lavoro, vi è quindi il rischio concreto di contagiare gli altri che attualmente sono costretti a dimostrare la loro negatività al virus per esercitare il loro Diritto al Lavoro sancito dall’art. 4 della nostra Costituzione.
Tutto ciò sarebbe in linea anche con quanto previsto al Considerando 36 del Regolamento Europeo nr. 953 del 2021 che ricorda che non bisogna in alcun modo discriminare chi ha scelto di non vaccinarsi.
Egregio Segretario Generale Nazionale, per quanto sopra esporto, questa Segreteria Provinciale richiede un URGENTE intervento da parte Sua e qualsiasi altra azione opportuna a tutelare le donne e gli uomini della Polizia di Stato qui rappresentati, al fine d’interrompere quanto attualmente in atto, relativamente al c.d. “Green Pass” per accedere ai luoghi di lavoro, inoltre far riconoscere i tamponi naso-faringei per la ricerca degli antigeni del SARS-CoV-2 come DPI e contestualmente porre i relativi oneri a carico dei datori di lavoro, come già avviene per il settore privato ed anche’esso normato dal D. Lgs nr. 81 del 2008.
Si proceda, inoltre, ad attuare azioni finalizzate alle revoca dell’obbligo di esibizione del “Green Pass” per l’accesso ai luoghi di lavoro, tenuto conto anche dell’ultima pronuncia del Presidente del Tribunale Unione Europea , organo istituzionale di primo grado della Corte di Giustizia UE che ha sospeso l’applicazione del “Green Pass” imposto, a Parlamentari e lavoratori, dall’Ufficio di Presidenza del Parlamento UE per cui al Tribunale è apparso “necessario” nell’interesse di buona amministrazione della Giustizia, sospendere l’esecuzione della decisione impugnata.
Inoltre, è stato rilevato da questa Segreteria Provinciale che, per quanto concerne i controlli finalizzati alla verifica del regolare possesso del “Green Pass” nell’ambito dei nostri Uffici tramite l’App VerificaC19, viene delegato formalmente, dai Datori di Lavoro, personale non appartenente ai ruoli Dirigenziali, Direttivi e Ispettori così come disposto con apposita circolare dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 13 ottobre 2021 nella quale è riportato che, il controllo dovrà avvenire sotto la diretta responsabilità di Funzionari/Ispettori. Un’eventuale deroga, che tra l’altro non è prevista nella suddetta circolare, potrebbe comportare una violazione della stessa in capo a chi dovrebbe osservarne la scrupolosa applicazione..
Va, altresì, per il rispetto della privacy del lavoratore, richiesto a tutti i Datori di Lavoro l’esibizione della documentazione relativa all’attuazione di tutte le procedure previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
Nello specifico:
- Nomine addetti alla verifica dei “Green Pass”;
- Istruzioni impartite circa le operazioni di verifica da eseguire;
- Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR 2016/679;
- SCHEDA del trattamento “Controllo Green Pass”, che costituisce parte integrante del Registro dei trattamenti, obbligatoria ai sensi dell’art. 30 del GDPR
Qualora la suddetta documentazione non venisse esibita o per qualsiasi motivo non fosse conforme a quanto stabilito dalla Legge, si valuti ad adire alla Magistratura competente.
Infine, si chiede di procedere a DIFFIDARE tutti i Datori di Lavoro, Dirigenti, Funzionari e Ispettori delegati al controllo del possesso del “Green Pass” a proseguire nelle loro azioni di controllo e invitandoli alla “disapplicazione d’urgenza” delle norme sul “Green Pass” ai sensi dell’art. 43 Legge 234/2012 Attuazione della normativa UE.
Si resta in attesa di un urgente riscontro. Cordiali Saluti.
Caserta, 08 novembre 2021
Il Segretario Generale Provinciale
Antonio Porto