Alla cortese attenzione di:
Sig. Prefetto di Trieste Sig. Questore di Trieste
Sig. Dirigente Compartimento Polizia Ferroviaria – Trieste
Sig. Dirigente Compartimento Polizia Postale e Telematica – Trieste
Sig. Dirigente Compartimento Polizia Stradale – Trieste
Sig. Direttore la Scuola Allievi Agenti -Trieste
Sig. Direttore IV Zona Polizia di Frontiera – Udine
e p.c. al
Segretario Generale Nazionale LES Libertà e Sicurezza Polizia di Stato
Illustrissimi Prefetto, Questore, Dirigenti e Direttori,
in questi giorni stiamo assistendo ad un’attività notificatoria senza precedenti che in una prima fase ha interessato trasversalmente tutti i colleghi (vaccinati e non) ai quali è stato notificato l’invito a produrre entro 5 giorni la documentazione atta ad attestare il proprio stato vaccinale ai sensi della circolare prot. 21554 del 10.12.2021 del Capo della Polizia, che questa O.S. ritiene discutibile sotto vari profili.
A seguito dall’adempimento a tale obbligo da parte di una parte dei dipendenti, questa O.S. non può esimersi dal segnalare alcuni casi di trattamento dei dati sensibili (sanitari) degni di approfondimento sotto il profilo della liceità e del rispetto di quanto disposto dalla normativa nazionale ed europea in materia di tutela dei dati sensibili e sanitari.
Abbiamo inoltre ricevuto segnalazioni da parte di alcuni colleghi riguardo l’adozione di soluzioni estemporanee adottate per la notifica di predetto invito, in particolare nei confronti di dipendenti assenti a vario titolo (CO, CS o altri istituti) che potremmo eufemisticamente definire “fantasiose” (messaggi inviati tramite la piattaforma di messaggistica istantanea whatsapp, telefonate trappola, “agguati” in uniforme sotto casa dei malcapitati), tanto da giungere a chiederci se prossimamente dovremo assistere al ricorso ai messaggi di fumo per raggiungere i colleghi che ancora non hanno ricevuto l’importantissimo invito di cui sopra.
Nella seconda fase, la furia notificatoria si rivolgerà evidentemente contro un più ristretto (ma non troppo) numero di colleghi, i quali per diversi motivi, non siano stati in grado di esibire la
documentazione richiesta dalla circolare; costoro a norma di legge (?!?!) diverranno oggetto del provvedimento più grave e afflittivo che possa raggiungere un lavoratore, ovvero della sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa (sic!).
In via preliminare siamo rimasti colpiti dalla solerzia dimostrata dai dirigenti dei vari uffici nell’applicare il disposto della circolare, solerzia che sino ad oggi non ci è mai dato a riscontrare per altre norme che, all’italica maniera, hanno visto prorogare anche ripetutamente i termini di entrata in vigore, o sono stati più semplicemente disattesi (dimenticati?).
Soprassedendo (per ora ed in questa sede) all’analisi approfondita dei molteplici profili di illegittimità che promanano dal DL 172/2021 e relativa circolare e alle contraddizioni insite nell’impianto normativo che viene a determinarsi, tra cui a titolo di esempio potremmo citare:
- se la mens legis è quella di limitare e prevenire la diffusione del virus tra una categoria ritenuta a rischio, ovvero quella dei poliziotti, si fatica a comprendere la scelta di escludere dall’obbligo vaccinale i c.d. “dipendenti civili” del Ministero dell’Interno i quali come noto svolgono le proprie mansioni fianco a fianco con i poliziotti, condividendo con questi uffici, scrivanie e computer;
- si rileva la sussistenza di una discriminazione tra coloro i quali usufruiscono dell’aspettativa per infermità temporanea da data precedente o successiva all’entrata in vigore del citato DL;
- la circolare estende arbitrariamente il campo di azione delineato dal sovraordinato DL che all’art 2 comma 2 prevede che “La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative”; la circolare di cui trattasi estende arbitrariamente l’obbligo anche al personale assente a vario titolo (Congedo ordinario e straordinario, ecc), includendo quindi tra i soggetti destinatari dell’obbligo vaccinale anche coloro i quali, usufruendo di vari istituti, sono temporaneamente assenti e dunque non svolgono attività lavorativa, circostanza che dovrebbe giocoforza escluderli dall’obbligo di cui trattasi.
Predette anomalie saranno oggetto di successiva attenta valutazione da parte di questa O.S., al fine di dare adito ad eventuali azioni giudiziarie presso le competenti sedi giudiziarie nazionali ed europee, considerando in primis le manifeste violazioni di quanto disposto dal Regolamento europeo 953/2021 che stabilisce che “è necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, […] per esempio perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità o non hanno fatto la scelta di essere vaccinate […] Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati”.
Muovendo all’oggetto della presente nota, questa O.S. ritiene inaccettabile che i colleghi sospesi dal diritto di svolgere l’attività lavorativa in forza della normativa vigente, ai quali viene di fatto negato il diritto all’autodeterminazione e al libero arbitrio, ingiustamente additati quali colpevoli di non aver aderito nei tempi previsti all’inoculazione di un siero che, come noto, è di fatto un farmaco OGM sperimentale 1 (e in quanto tale andrebbe somministrato solamente a seguito di relativa prescrizione medica e opportuna anamnesi del paziente) che può determinare eventi collaterali anche gravi, che possono giungere persino alla morte. Tali colleghi rifiutano l’inoculazione per svariate (e spesso condivisibili) ragioni che spaziano da:
- motivazioni medico-sanitarie (a titolo di esempio e senza pretesa di esaustività si cita la sussistenza in certi soggetti, evidentemente già risultati positivi in precedenza al Covid 19, di valori elevati del titolo anticorpale IGG al Covid-19);
- motivi etico religiosi per le persone di fede cristiano-cattolica, derivanti dall’impiego di linee di cellule fetali umane ottenute da aborti volontari nelle fasi di sperimentazione e sviluppo dei vaccini contro il Covid-192;
- altre rispettabili ragioni tra cui convinzioni personali, timore di essere sottoposti ad una pratica medica sperimentale da ignoti effetti a breve, medio e lungo termine; ricorso al diritto al libero arbitrio.
Ebbene tali colleghi diverranno oggetto da parte dell’Amministrazione, in forza di un provvedimento che porterà la Vostra firma, della sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, un provvedimento che riteniamo di matrice ideologica (non possiamo omettere di riscontrare analogie con periodi passati bui durante il quale le leggi erano dettate da convinzioni ideologiche).
Per di più predetto provvedimento, già gravemente afflittivo della dignità personale dei soggetti che ne saranno raggiunti, viene aggravato dalla previsione della mancata corresponsione di alcun compenso. Parrebbe trattarsi invero di una ritorsione nei confronti
1 A tal riguardo vedasi la consulenza tecnico scientifica redatta dal prof. Pierfrancesco Belli, Presidente della Commissione Rischi ed Etica Sanitaria dell’INCER Institute – Centro Internazionale di Eccellenza per la Formazione e Ricerca
2 A tal riguardo vedasi lo studio dell’istituto internazionale Lozier https://lozierinstitute.org/wp- content/uploads/2021/11/11.02.20-Fetal-Cell-Line-Fact-Sheet-3.pdf
del dipendente il quale non accetta di piegarsi alla sottoposizione forzata alla sperimentazione farmacologica imposta dalle scelte del governo che a parere di questa O.S. appaiono scellerate. Come noto, persino ai soggetti i quali divengono oggetto della sospensione dal servizio per motivi disciplinari o per condanne penali hanno diritto alla corresponsione dell’assegno alimentare, ai colleghi che non si sottoporranno all’inoculazione del farmaco sperimentale sarà negata anche questa possibilità.
Appare chiaro come un tale provvedimento sia foriero di gravissimi effetti sul piano economico, sociale e psicologico, ai danni dei dipendenti che ne saranno gravati, non escludendo che da tali circostanze ne derivino ulteriori ed imprevedibili conseguenze con colleghi che, trovandosi nella condizione di non essere più in grado di sfamare le proprie famiglie, di pagare le rate mensili dei mutui, di saldare le bollette; a causa della disperazione che ne conseguirebbe, potrebbero ritrovarsi loro malgrado a “passare dall’altra parte della barricata”, non escludendo arrivino a commettere azioni che altrimenti non avrebbero mai commesso.
Tutto ciò avverrebbe, in conseguenza dell’infausto provvedimento da voi firmato.
Orbene questa O.S. ritiene tali previsioni totalmente inaccettabili, in tal senso, nelle more di un auspicabile tempestivo reintegro in servizio dei colleghi sospesi, si chiede alle S.V. di considerare di disporre, ai sensi dell’art. 82 del TU 3/1957, la corresponsione ai predetti, per tutta la durata del periodo di sospensione, di un assegno alimentare pari alla metà della retribuzione ordinaria o di considerare l’adozione di modalità alternative di svolgimento del lavoro, quali il cosiddetto lavoro agile o l’attribuzione di mansioni diverse, con la finalità di contenere ulteriormente il rischio da contagio.
Si chiede altresì al Segretario Generale Nazionale di rappresentare urgentemente e nelle forme ritenute più opportune, l’istanza qui proposta al signor Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
L’occasione è gradita per porgerVi un cordiale saluto.
Il Segretario Generale Regionale FVG
dott. Fabio Camillucci
Il Segretario Generale Provinciale
dott. Lawrence Dilena