Al Sig. Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
c.a. Pref. Lamberto Giannini dipps.segreteriacapopolizia.rm@pecps.interno.it
Al Sig. Direttore Centrale dei Servizi Tecnico Logistici
e della Gestione Patrimoniale
c.a. Pref. Clara Vaccaro dipps.600segr@pecps.interno.it
e, p.c.
Al Direttore dell’Ufficio Relazioni Sindacali
Dipartimento della Pubblica Sicurezza c/o il Ministero dell’Interno
c.a. Vice Pref. De Bartolomeis
Al Segretario Generale Regionale Campania
c.a. Antonio Porto antonio.porto@pec.it
In allegato si trasmette la nota redatta dalla nostra Segreteria Regionale Campania, con la quale viene chiesto un chiarimento in merito all’improvviso trasferimento d’ufficio del Dirigente Settore Sistemi del Centro Elettronico Nazionale di Napoli.
Ulteriori considerazioni riguardano il fatto che, a quanto costa a questa O.S., al Dirigente in questione non è stata data alcuna comunicazione preventiva del suo trasferimento d’Ufficio alla locale zona Telecomunicazioni Campania – Molise.
Ci preme rappresentare che, con la legge 7 agosto 1990, n. 241 il legislatore ha generalizzato a tutti i procedimenti il principio del giusto procedimento, in armonia con il dettato dell’art. 97 Cost., garantendo il diritto di partecipazione degli interessati.
A criteri di crescente partecipazione e trasparenza è ispirata la riforma introdotta dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, che ha innovato la legge 241/1990.
Gli art. 7 e 8 della legge 241/1990 e successive modificazioni prevedono la comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a procedure effetti e a quelli che per legge debbano intervenirvi.
La Direzione Centrale per le Risorse Umane, Ufficio I – Affari Generali del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, in data 23 marzo 2007 ha diramato la circolare N. 333.A/9803 A.5 avente per oggetto Art. 7 legge 241/1990. Mutamento interno, di incarichi e funzioni del personale della Polizia di Stato. Parere dell’Avvocatura della Stato.
Con la suddetta circolare viene chiarito che, “in linea generale, quindi, argomenta l’Avvocatura, il trasferimento ad altro incarico nello stesso ufficio o, comunque, nell’ambito della stessa sede di servizio del personale della Polizia di Stato non potrà essere motivato solo con riferimento a generiche esigenze di servizio, ma occorrerà dare contezza in modo puntuale delle ragioni che lo hanno determinato. Solo quando sussistono esigenze di riservatezza, tali che l’esternazione puntuale delle specifiche ragioni del trasferimento possa compromettere operazioni di sicurezza programmi di impiego del personale sarà possibile limitarsi a richiamare, nel provvedimento, le esigenze di servizio, giustificando la sintetica motivazione con ragioni di riservatezza”.
Allo stato attuale dell’orientamento giurisprudenziale, invece, per il trasferimento interno di personale della Polizia di Stato, che comporti un semplice mutamento di funzione o di incarico, si pone su un piano diverso il dovere di motivazione, previsto in termini generali dell’art. 3 della legge 241/1990 anche con riferimento ai provvedimenti concernenti l’organizzazione amministrativa e il personale; sicché non può essere derogato neppure riguardo ai semplici “trasferimenti interni” e per i quali, valgono i principi relativi all’obbligo di motivazione.
Il Segretario Generale
Giovanni Iacoi