Antonio Porto

Diffida per comportamento antisindacale (art. 28, L. n. 300/1970) e contestuale messa in mora, con richiesta di riscontro immediato. Oggetto: Diritto a informazioni concernenti circolari e atti normativi per organizzazioni sindacali non rappresentative

Al Signor Vicario Reggente Questura di Caserta

c.a. dr. Andrea Vincenzo CURTALE

Al Signor Dirigente del Compartimento Polizia Stradale “Campania e Basilicata”

c.a .dr. Giuseppe BEATRICE

Al Signor Dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria “Campania”

c.a. dr. Pasquale Antonio DE LORENZO

Al Signor Dirigente del Compartimento Polizia Postale “Campania”

c.a .dr. Maria Rosaria ROMANO

Al Sig. Direttore Scuola Allievi Agenti – Caserta

c.a. dr.ssa Alessandra CALVINO

Al Signor Dirigente Centro Raccolta Interregionale V.E.C.A – Aversa (CE)

c.a. dr. Florido CANONICO

e, p.c.

Al Segretario Generale Nazionale – LES

c.a. Giovanni IACOI

Io sottoscritto Antonio PORTO, nato a Faicchio (BN) il 28.06.1973, Segretario Generale Provinciale di Caserta, nell’interesse di Libertà e Sicurezza (LES) Polizia di Stato

PREMESSO CHE

  • in data 13.12.2022, lo scrivente, congiuntamente con il Segretario Generale Provinciale dell’O.S. U.S.I.P. Antonio Nuzzolo, inviava a mezzo pec, formale istanza contenente richieste a tutela degli interessi collettivi di cui è portatrice (come da allegato);
  • che a tale richiesta non perveniva alcuna risposta;
  • che la suddetta condotta ha evidentemente carattere antisindacale, avendo l’Amministrazione assunto un comportamento che ha oggettivamente ostacolato e leso gli interessi collettivi di cui il LES Polizia di Stato è portatore, impedendo di fatto un esame delle richieste avanzate, così incidendo sull’esercizio della libertà sindacale costituzionalmente garantito (art. 39).

In guisa che deve richiamarsi l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “… ai fini della tutela rappresentata dall’art. 28 della L.300/70, è da considerare antisindacale ogni comportamento del datore di lavoro che, pur non rientrando fra le ipotesi di anti- sindacalità oggettiva di cui ai titoli secondo e terzo della legge, sia diretto ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale…” (cfr. in particolare Cass. 22.1.1987 n. 612, in Dir. Prat. Lav., 23/1987, 1728).

Per tutto quanto esposto, si:

INVITA e al contempo DIFFIDA

Le S.V. in indirizzo ad interrompere la condotta antisindacale posta in essere nei confronti dell’Organizzazione Sindacale e degli interessi collettivi di cui è portatrice e, per l’effetto, fornire riscontro entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla ricezione della presente diffida, per avviare, anche con modalità telematiche, le trattative, con avviso che in caso di mancata risposta nei termini di cui sopra, perdurando nella condotta antisindacale sopra denunciata, provvederà a tutelare le ragioni dei propri associati nelle opportune sedi giudiziarie, proponendo, se del caso, apposito ricorso ex art. 28 L. 300/1970.

Con salvezza di ulteriore azione.

Si prega di voler inviare eventuali comunicazioni al seguente indirizzo: Pec: antonio.porto@pec.it

Il Segretario Nazionale, che legge per conoscenza, voglia valutare ogni utile iniziativa in merito, al fine d’interrompere il limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale posto in essere dall’Amministrazione in provincia di Caserta.

Cordiali Saluti.

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